Accesso civico

Accesso ai documenti amministrativi

Prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi per qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Accesso civico

Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione non vi abbia provveduto.

Accesso civico generalizzato

Riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti.

L’istituto dell’accesso civico generalizzato è stato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, in analogia con il Freedom of Information Act (FOIA) vigente negli ordinamenti anglosassoni.

Registro delle richieste di accesso civico generalizzato

La Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 , con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui agli articoli 5, comma 2 e 5-bis del Decreto trasparenza, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un Registro degli accessi, che contenga l’elenco delle richieste di accesso, con l’indicazione della tipologia, dell’oggetto, della data di ricezione, dell’esito e della data della decisione.

L’Ente provvederà semestralmente all’aggiornamento del Registro.

Registro degli accessi

Data Aggiornamento: 19 settembre 2019

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